Norme sul plagio

  1. Il plagio, ossia l’attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un’opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la giustizia e la verità.
  2. Nell’ambito degli studi accademici, il plagio consiste più spesso nell’inclusione in un’opera scritta di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.
  3. Il plagio riguarda soprattutto le produzioni definitivamente consegnate dallo studente come prova accademica, in particolare elaborati di fine ciclo, ma anche elaborati, esami scritti e relazioni seminariali (comprese le prove intermedie eventualmente richieste dal docente). In uno scritto ancora in fase di elaborazione e dato dallo studente al docente per una provvisoria valutazione, anche se non si configura il plagio nel senso sopra descritto, viene leso comunque il rapporto di lealtà.
  4. Esistono vari tipi di plagio, che, in ordine di gravità decrescente, consistono
    –  nel presentare come proprio un testo altrui, comunque ottenuto, fosse anche con il consenso dell’autore;
    – nel citare qualche passo (anche breve o tradotto) di un testo altrui senza presentarlo come citazione (ad esempio, omettendo le virgolette e l’ubicazione bibliografica, o anche solo le virgolette);
    – nel parafrasare un testo altrui, senza indicarne la fonte, quando tale parafrasi appaia dolosamente intenzionale, e non semplicemente occasionale.
  5. È invece ammessa l’utilizzazione di informazioni o acquisizioni che sono, nel nostro contesto, patrimonio comune della cultura generale e accademica, o sono reperibili negli strumenti di consultazione più usati; si raccomanda comunque di indicare sempre, per quanto possibile, le fonti a cui si è fatto ricorso.
  6. Commettendo un plagio, uno studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti dei professori e dei propri colleghi di studio, ma soprattutto viene meno allo scopo della formazione accademica, che punta all’onestà intellettuale, alla competenza autonoma di ricerca ed espressione e all’originalità del pensiero, al servizio della verità. Dell’avvenuto plagio e della conseguente sanzione saranno informate le autorità responsabili della formazione dello studente.
  7. – Se il plagio riguarda l’elaborato conclusivo di un ciclo, il lavoro sarà annullato e in modo particolare potrà essere applicata la sanzione di sospendere lo studente dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre.
    – Se il plagio è scoperto in una dissertazione di dottorato, oltre l’annullamento di essa, lo studente può anche essere espulso dal’’Università.
    – Se il plagio riguarda la prova finale o una prova intermedia di un corso o seminario, l’esame sarà annullato e potrà essere applicata la sanzione aggiuntiva che la valutazione finale non possa essere superiore a 18 punti su 30.
    – Se il plagio riguarda la tesi di licenza o la dissertazione di dottorato ed è scoperto dopo il conferimento del grado accademico, il lavoro sarà annullato; il che comporta l’annullamento del grado conferito, di cui si darà comunicazione allo studente e alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
  8. In generale, gli studenti ricordino che il lavoro accademico non consiste semplicemente nel fornire informazioni o interpretazioni, ma nel reperirle metodicamente, vagliarle criticamente, rielaborarle personalmente, così da favorire la creativa ricerca ed esposizione della verità, e, almeno nel terzo ciclo, l’accrescimento del sapere. A tal fine, i professori che dirigono tesi o dissertazioni non accetteranno lavori già pienamente definiti e strutturati, ma assegneranno ogni volta temi o approcci per quanto possibile nuovi e interverranno con suggerimenti e correzioni per far crescere organicamente la ricerca dello studente.
  9. Il candidato alla fine di ogni ciclo assieme al suo elaborato consegnerà, sottoscrivendo un modulo appositamente predisposto, una dichiarazione in cui garantisce di essere l’autore dell’intero testo consegnato, conformemente a queste indicazioni.
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